Pensionati italiani all’estero, a luglio arrivano le 14esime (e gli aumenti delle minime)
02-07-2023 07:36 - News
Fabio Porta, deputato Pd: “Ogni anno sono circa 3 milioni e mezzo i pensionati in Italia e all'estero a cui l'Inps accredita la quattordicesima, pagata contestualmente alla mensilità di luglio”
Introdotta dal Governo Prodi nel 2007 ed estesa anche ai pensionati italiani residenti all'estero grazie all'impegno dei parlamentari del PD eletti all'estero, la 14ma per le pensioni più basse sarà pagata anche quest'anno a circa 50.000 nostri connazionali in una unica soluzione nel prossimo mese di luglio.
Ogni anno sono circa 3 milioni e mezzo i pensionati in Italia e all'estero a cui l'Inps accredita la quattordicesima, pagata contestualmente alla mensilità di luglio.
All'estero gli aventi diritto alla 14ma risiedono per circa il 40% in Europa e per il 60% nel resto del mondo. Il pagamento d'ufficio riguarda i pensionati di tutte le gestioni pensionistiche sulla base dei redditi degli anni precedenti. L'importo della 14ma varia da un minimo di 336 euro a un massimo di 665 euro.
Una buona parte dei pensionati italiani residenti all'estero in possesso dei requisiti avrà diritto, per motivi legati alla loro limitata anzianità contributiva in Italia ed al loro reddito complessivo, ad un importo medio di 437 euro (i contributi esteri non vengono presi in considerazione ai fini del calcolo).
Per beneficiare della quattordicesima i pensionati residenti all'estero devono soddisfare due requisiti fondamentali, uno legato all' età anagrafica e l'altro al reddito. Infatti la 14ma è erogata a favore dei pensionati ultra sessantaquattrenni (64enni) titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e di altre gestioni previdenziali in presenza di determinate condizioni reddituali personali.
Nel caso in cui si rientri nei requisiti richiesti, la quattordicesima spetta ai pensionati, anche per quelli residenti all'estero, in maniera automatica, senza che il beneficiario presenti richiesta all'INPS.
Per il 2023 il reddito complessivo individuale (compresi i redditi esteri) deve essere fino a un massimo di 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ovvero fino a 14.657,24 euro annui.
Tuttavia se si percepisce un reddito complessivo entro 1,5 volte il minimo (10.992 euro annui per il 2023) gli importi spettanti sono di 437 euro per i pensionati che possono far valere fino 15 anni di contributi italiani, di 546 fino a 25 anni di contributi e di 655 euro oltre 25 anni di contributi. Va specificato che il calcolo sul reddito è individuale, ovvero non è comprensivo di quello coniugale.
Per quanto concerne l'importo della quattordicesima, a seguito di recenti modifiche alle modalità di calcolo dell'assegno, oggi vengono presi in considerazione i seguenti parametri: reddito (se compreso entro 1,5 volte il trattamento minimo oppure tra 1,5 e 2 volte); gli anni di contributi; la tipologia di pensionato (autonomo o dipendente).
Secondo le norme vigenti, è riconosciuta la quattordicesima mensilità sui seguenti trattamenti previdenziali: pensione di anzianità; pensione di vecchiaia; pensione di reversibilità; assegno di invalidità; pensione anticipata. La quattordicesima viene riconosciuta in via provvisoria in presenza delle condizioni prescritte dalla legge, e viene successivamente verificata dall'Inps sulla base dei redditi consuntivi non appena disponibili.
Consigliamo quindi ai nostri pensionati residenti all'estero di rivolgersi a un patronato di fiducia per verificare l'eventuale diritto (per evitare futuri indebiti) e gli importi spettanti e soprattutto per fare domanda nel caso in cui l'Inps non liquidasse d'ufficio la prestazione.
I pensionati che non ricevono la quattordicesima ma ritengono di averne diritto, possono presentare la domanda di ricostituzione non solo “on line” ma anche presso gli Istituti di Patronato. Infine giova ricordare che con la stessa mensilità di luglio 2023 verrà corrisposto d'ufficio l'incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo Inps previsto dalla legge di Bilancio per il 2023, comprensivo degli arretrati dalla decorrenza del beneficio (gennaio 2023).
Per le pensioni in convenzione internazionale, l'incremento è calcolato sull'importo del pro-rata italiano. Per l‘anno 2023, l'incremento è pari: all'1,5% per i soggetti infra75enni; al 6,4% per i soggetti ultra75enni.
Fonte: ITALIA CHIAMA ITALIA
Introdotta dal Governo Prodi nel 2007 ed estesa anche ai pensionati italiani residenti all'estero grazie all'impegno dei parlamentari del PD eletti all'estero, la 14ma per le pensioni più basse sarà pagata anche quest'anno a circa 50.000 nostri connazionali in una unica soluzione nel prossimo mese di luglio.
Ogni anno sono circa 3 milioni e mezzo i pensionati in Italia e all'estero a cui l'Inps accredita la quattordicesima, pagata contestualmente alla mensilità di luglio.
All'estero gli aventi diritto alla 14ma risiedono per circa il 40% in Europa e per il 60% nel resto del mondo. Il pagamento d'ufficio riguarda i pensionati di tutte le gestioni pensionistiche sulla base dei redditi degli anni precedenti. L'importo della 14ma varia da un minimo di 336 euro a un massimo di 665 euro.
Una buona parte dei pensionati italiani residenti all'estero in possesso dei requisiti avrà diritto, per motivi legati alla loro limitata anzianità contributiva in Italia ed al loro reddito complessivo, ad un importo medio di 437 euro (i contributi esteri non vengono presi in considerazione ai fini del calcolo).
Per beneficiare della quattordicesima i pensionati residenti all'estero devono soddisfare due requisiti fondamentali, uno legato all' età anagrafica e l'altro al reddito. Infatti la 14ma è erogata a favore dei pensionati ultra sessantaquattrenni (64enni) titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e di altre gestioni previdenziali in presenza di determinate condizioni reddituali personali.
Nel caso in cui si rientri nei requisiti richiesti, la quattordicesima spetta ai pensionati, anche per quelli residenti all'estero, in maniera automatica, senza che il beneficiario presenti richiesta all'INPS.
Per il 2023 il reddito complessivo individuale (compresi i redditi esteri) deve essere fino a un massimo di 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ovvero fino a 14.657,24 euro annui.
Tuttavia se si percepisce un reddito complessivo entro 1,5 volte il minimo (10.992 euro annui per il 2023) gli importi spettanti sono di 437 euro per i pensionati che possono far valere fino 15 anni di contributi italiani, di 546 fino a 25 anni di contributi e di 655 euro oltre 25 anni di contributi. Va specificato che il calcolo sul reddito è individuale, ovvero non è comprensivo di quello coniugale.
Per quanto concerne l'importo della quattordicesima, a seguito di recenti modifiche alle modalità di calcolo dell'assegno, oggi vengono presi in considerazione i seguenti parametri: reddito (se compreso entro 1,5 volte il trattamento minimo oppure tra 1,5 e 2 volte); gli anni di contributi; la tipologia di pensionato (autonomo o dipendente).
Secondo le norme vigenti, è riconosciuta la quattordicesima mensilità sui seguenti trattamenti previdenziali: pensione di anzianità; pensione di vecchiaia; pensione di reversibilità; assegno di invalidità; pensione anticipata. La quattordicesima viene riconosciuta in via provvisoria in presenza delle condizioni prescritte dalla legge, e viene successivamente verificata dall'Inps sulla base dei redditi consuntivi non appena disponibili.
Consigliamo quindi ai nostri pensionati residenti all'estero di rivolgersi a un patronato di fiducia per verificare l'eventuale diritto (per evitare futuri indebiti) e gli importi spettanti e soprattutto per fare domanda nel caso in cui l'Inps non liquidasse d'ufficio la prestazione.
I pensionati che non ricevono la quattordicesima ma ritengono di averne diritto, possono presentare la domanda di ricostituzione non solo “on line” ma anche presso gli Istituti di Patronato. Infine giova ricordare che con la stessa mensilità di luglio 2023 verrà corrisposto d'ufficio l'incremento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo Inps previsto dalla legge di Bilancio per il 2023, comprensivo degli arretrati dalla decorrenza del beneficio (gennaio 2023).
Per le pensioni in convenzione internazionale, l'incremento è calcolato sull'importo del pro-rata italiano. Per l‘anno 2023, l'incremento è pari: all'1,5% per i soggetti infra75enni; al 6,4% per i soggetti ultra75enni.
Fonte: ITALIA CHIAMA ITALIA
[]
[]